Art. 6.
(Catasto delle infrastrutture).

      1. Il repertorio dei siti previsti dal Piano nazionale integrato di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terreste in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 399/03/CONS del

 

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12 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004, è integrato con i dati relativi a tutti gli impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi televisivi agli utenti.
      2. Ai fini di cui al comma 1 gli operatori di reti televisive sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla registrazione degli schemi completi delle reti e delle frequenze a qualunque titolo o utilizzate con le modalità e secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni. La mancata registrazione nel termine previsto dal primo periodo comporta l'automatica decadenza dal titolo abilitante per l'esercizio delle attività di gestione della rete.